Faq - Scuole di Specializzazione
Quale è la normativa di riferimento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria?
Quali sono le funzioni del CAD (Consiglio di Area didattica)?
Quali sono gli organi di rappresentanza degli Specializzandi?
Cosa si intende per rete formativa?
Si possono svolgere periodi di frequenza fuori rete formativa?
Quale è la durata massima del periodo fuori rete formativa?
A quale struttura devo rivolgermi per l’immatricolazione ad una Scuola di Specializzazione?
Quale è la normativa di riferimento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria?
- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”
- D.M. 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria"
- D.M. 20 aprile 2015, n. 48 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368"
- D.M. 13 giugno 2017 n. 402 “Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”
- Regolamento generale e didattico delle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università dell'Aquila
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- Legge 24 aprile 2020
Quali sono le funzioni del CAD (Consiglio di Area didattica)?
La composizione e le funzioni del Consiglio della Scuola vengono stabilite dai Regolamenti di Ateneo concernenti le Scuole di Specializzazione.
In linea generale il Consiglio della Scuola è l’organo che determina il piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell’Ordinamento Didattico, e regola tutte le attività per ogni singola Scuola di Specializzazione.
Il Consiglio della Scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici:
- stabilisce le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa;
- stabilisce il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale;
- concorda con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali si svolge la formazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire;
- verifica, sentiti i docenti e i tutori interessati, che il singolo specializzando abbia raggiunto gli obiettivi formativi dell’anno in corso e che possa quindi essere ammesso all’esame di profitto teorico-pratico annuale;
- autorizza periodi di frequenza al di fuori della rete formativa della scuola in strutture universitarie od extra-universitarie non convenzionate o all’estero, coerenti con le finalità della scuola;
- designa annualmente i tutor che guideranno i medici in formazione specialistica nel loro percorso formativo.
Dove posso consultare i bandi per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione mediche e non mediche?
I bandi per l’ammissione sono pubblicati al link
https://www.univaq.it/section.php?id=447
Quali sono gli organi di rappresentanza degli Specializzandi?
Il CNSU (Consiglio Nazionale Studenti Universitari) che è un organo consultivo del MIUR composto da 28 studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, un dottorando e uno specializzando.
I componenti sono nominati con decreto del MIUR, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.
Le elezioni per la designazione dei componenti avvengono ogni tre anni.
Il rappresentante degli specializzandi è portavoce anche delle scuole di specializzazioni mediche, come quelle per le professioni legali o veterinarie.
In Ateneo sono previsti rappresentanti in Senato Accademico, in Consiglio di Dipartimento, nei Consigli di Area didattica delle Scuole.
L’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica I rappresentanti dei medici in formazione specialistica sono 3 a livello nazionale, uno per area di riferimento (medica, chirurgica, servizi).
L’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica per la formazione medico specialistica è un organo istituito dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (art. 43).
È composto da:
1. tre rappresentanti del MIUR;
2. tre rappresentanti del Ministero della Salute;
3. tre presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;
4. tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
5. tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite dal MIUR. Fino alla data dell’elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell’Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministero della Salute, d’intesa con il MIUR e tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione.
Ha il compito di determinare gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e verificare i requisiti di idoneità delle strutture della rete formativa.
Definisce i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, monitorandone i risultati.
In pratica costituisce l’organo tecnico più importante per la formazione medica specialistica, responsabile di garantire l’adeguatezza dell’intero processo formativo: presenza di servizi generali e diagnostici adeguati ad un approccio multidisciplinare, numero di procedure sufficienti alla formazione completo, presenza del controllo di qualità delle strutture, adeguatezza dell’attività di tutoraggio, accesso ai mezzi di lettura professionale.
L’Osservatorio Nazionale propone inoltre ai Ministri le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza.
Gli Osservatori Regionali della Formazione Medica Specialistica – La composizione degli osservatori è variabile, ma è sempre presente almeno uno specializzando medico.
L’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica è un organo istituito dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (art. 44).
Deve essere attivato in ogni Regione sede di Scuole di Specializzazione.
È composto in forma paritetica da rappresentanti dei professori universitari, dei dirigenti ospedalieri delle strutture comprese nella rete formativa e da rappresentanti dei medici in formazione specialistica (in numero variabile) ed è presieduto da un Preside di Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il suo compito è quello di definire i criteri di rotazione nelle diverse strutture della rete regionale e di verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica.
Il percorso formativo deve avvenire nel rispetto dell’ordinamento didattico della scuola, del piano formativo individuale dello specializzando e dell’organizzazione delle strutture sede di formazione.
L’Osservatorio Regionale fornisce inoltre elementi di valutazione all’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica.
Quale è il ruolo dei tutor?
Come definito dall’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 “ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio di Scuola sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica.
I tutor rappresentano quindi il personale incaricato della formazione dello specializzando.
Nell'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 si specifica che
“i tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio. Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie non incluse nella rete formativa devono essere approvate apposite motivate convenzioni in deroga e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme.”
Cosa si intende per rete formativa?
La rete formativa del medico in formazione specialistica rappresenta l’insieme delle strutture sanitarie (ospedaliere, universitarie, territoriali) che afferiscono ad una singola Scuola e che sono accreditate secondo standard assistenziali e formativi.
Si possono svolgere periodi di frequenza fuori rete formativa?
Sì. L’articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 dispone che “nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dallo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”.
Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 “ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l’attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all’estero o nell’ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.”
È quindi possibile svolgere la propria attività al di fuori della rete formativa, in Italia e all’estero, se preventivamente autorizzati dal Consiglio della Scuola.
Quale è la durata massima del periodo fuori rete formativa?
La durata della permanenza al di fuori della rete formativa (in Italia o all’estero) può essere superiore all’anno e arrivare come deliberato in Conferenza Stato-Regioni del 18 aprile 2007 fino ad un massimo di 18 mesi.
A quale struttura devo rivolgermi per l’immatricolazione ad una Scuola di Specializzazione?
Per immatricolarsi è necessario presentare alla Segreteria post lauream la domanda di immatricolazione con la relativa documentazione richiesta.
I contatti della Segreteria post lauream sono reperibili sul sito univaq alla pagina
https://www.univaq.it/section.php?id=1728
Dove trovo le informazioni (Direttore/Direttrice – durata – obiettivi formativi) sulle Scuole di Specializzazione afferenti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche?
Le informazioni relative alle scuole di Specializzazione attive presso il Dipartimento di scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, sono reperibili sul sito discab alla pagina
https://discab.univaq.it/index.php?id=2330 cliccando sulla Scuola di Specializzazione di interesse
Dove trovo i Piani di Studio delle Scuole di Specializzazione afferenti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche?
I Piani di Studio sono reperibili sul sito discab alla pagina https://discab.univaq.it/index.php?id=2331 nella quale sono elencati gli anni di immatricolazione e cliccando sul proprio anno di immatricolazione e scegliendo la Scuola di appartenenza è possibile individuare il Piano di Studio di interesse.
Dove trovo il Calendario degli esami e tesi delle Scuole di Specializzazione afferenti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche?
Il calendario degli esami e tesi è reperibile sul sito discab alla pagina https://discab.univaq.it/index.php?id=2332